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Sut: da Amirante accusa al governo funzionale a sfuggire all’ammissione di altre responsabilità.

  • Articolo pubblicato:15 Giugno 2020

🔴Non entro nel merito delle critiche verso chi ha governato la città di #Pordenone nell’ultimo decennio. Mi limito a rispondere all’Assessora all’Urbanistica Cristina Amirante che attacca il Governo nazionale, accusandolo dell’impossibilità di rinnovare le facciate degli edifici di viale Marconi, scoperti dal taglio degli alberi.

Mi sembra evidente che questa accusa sia funzionale a sfuggire all’ammissione di altre responsabilità. È colpa del #Governo se il taglio degli alberi delle principali vie della città ha messo a nudo le facciate dei palazzi, costruite in un’epoca urbanistica lontana?

Preferisco non esprimere dubbi sulla necessità di tagliare questi alberi, perché ne hanno discusso a lungo i nostri Portavoce in Comune, in primis Mara Turani.

Vorrei invece precisare che è proprio grazie al Governo nazionale, se ora questi palazzi potranno essere riqualificati, dal punto di vista sia estetico che energetico e sismico.

Ricordo all’ Assessora che è già possibile effettuare la cessione del credito, con conseguente sconto in fattura, per gli interventi nelle parti comuni dei condomini. E ora, con il DL Rilancio, stiamo estendendo questo meccanismo a tutte le tipologie di edifici, innalzando la detrazione fiscale per il cittadino al 110%, con la possibilità di cederla in cambio di uno sconto totale in fattura.

Il tutto, in aggiunta al Bonus Facciate, già in vigore dalla legge di Bilancio 2020 che ha previsto una detrazione fiscale del 90% per gli interventi sulle facciate degli edifici, siti in zone classificate quali A e B, ai sensi del DM n. 1444/1968, o in altre ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sulla materia si sono già espressi sia il MEF che il MIBACT. Quest’ultimo, il 19 febbraio scorso forniva chiarimenti sull’applicazione del Bonus facciate” attraverso una lettera del Capo di Gabinetto.

In essa, riconoscendo che “il d.m. n. 1444 del 1968 è base imprescindibile per qualsiasi atto di pianificazione da parte dei Comuni”, afferma che “occorre semplicemente che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal d.m. n. 1444 del, 1968: una informazione ricavabile proprio come quando le amministrazioni debbono applicare i limiti di densità edilizia, le altezze o le distanze, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli mediante gli strumenti di pianificazione. Per cui l’amministrazione locale “potrà fare riferimento al d.m. n. 1444 del 1968 nello stesso modo in cui ha già dovuto, o deve farlo, in sede di redazione degli strumenti urbanistici”.

Anche il MEF in data 26 febbraio 2020, rispondeva a un’interrogazione parlamentare che poneva la questione dei piani urbanistici delle Amministrazioni comunali che non fanno riferimento alle zone A o B. “L’emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, ndr)”.

Un’ultima precisazione. Con il #DlRilancio, abbiamo introdotto la possibilità di optare per uno sconto in fattura, come previsto per il #Superbonus, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del Bonus facciate.

Alla luce di quanto esposto, sarebbe stata auspicabile un’ammissione di responsabilità, piuttosto che rimpallarla al Governo che sostengo con convinzione e che sta lavorando sodo per rilanciare l’Economia danneggiata dalla gravissima crisi economica e sociale che stiamo attraversando.